| Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994; modifica |
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IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTON TICINO
visto il messaggio 13 ottobre 2004 n. 5588 del Consiglio di Stato, decreta:
Art. 57 (nuovo)
Regolamento della legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996;modifica 11 aprile 2006 Art. 47u (nuovo) Cpv 1 Gli spazi o i locali adibiti ai fumatori di cui all’art. 57 della legge: a) possono avere una capienza massima pari a 1/3 della superficie totale dei locali d’esercizio, escluso il servizio d’alloggio; b) devono essere dotati di impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla loro volumetria; c) devono essere delimitati da pareti a tutt’altezza su tutti i lati e dotati di una porta a chiusura automatica. Cpv 2 In ogni caso non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio pubblico. Art. 47v (nuovo) La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all’ufficio dei permessi di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dall’art. 47u cpv. 1 lett. b). La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 12 aprile 2006. |
L'articolo 57
