Home arrow L'articolo 57
Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994; modifica
                                          IL GRAN CONSIGLIO

                              DELLA REPUBBLICA E CANTON TICINO

           

 visto il messaggio 13 ottobre 2004 n. 5588 del Consiglio di Stato,

                                                   decreta:


 I. La legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 è così modificata:

 Art. 57 (nuovo)

  1. All’interno degli esercizi pubblici è vietato fumare.
  2. È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.
  3. Il divieto non si applica alle camere degli esercizi pubblici con alloggio.


Regolamento della legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996;

modifica 11 aprile 2006

Art. 47u (nuovo)

Cpv 1 Gli spazi o i locali adibiti ai fumatori di cui all’art. 57 della legge:

a) possono avere una capienza massima pari a 1/3 della superficie totale dei locali d’esercizio, escluso il servizio d’alloggio;
b) devono essere dotati di impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla loro volumetria;
c) devono essere delimitati da pareti a tutt’altezza su tutti i lati e dotati di una porta a chiusura automatica.

Cpv 2 In ogni caso non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio pubblico.

Art. 47v (nuovo)
La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all’ufficio dei permessi di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dall’art. 47u cpv. 1 lett. b).

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 12 aprile 2006.